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- Nuova definizione di reddito agrario estesa a coltivazioni "fuori suolo".
- Tariffa d'estimo provinciale aumentata del 400% in fase transitoria.
- Redditi da crediti di carbonio tassati catastalmente entro un limite di "agriarietà".
- Coefficiente di redditività del 25% per reddito d'impresa eccedente il limite.
- Novità fiscali applicabili dal periodo d'imposta successivo al 2024.
12/E in data 8 agosto 2025, fornendo indicazioni operative di fondamentale importanza. Tale iniziativa legislativa scaturisce dal decreto legislativo n. 192/2024 e si inserisce nel quadro della delega per la revisione fiscale (legge n. 111/2023). L’obiettivo è quello di aggiornare ed espandere il sistema tributario per le attività agricole, enfatizzando sia l’innovazione tecnologica sia gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale.
Ampliamento del concetto di reddito agrario
La riforma introduce un concetto più ampio di reddito agrario, includendo attività che, pur non basandosi direttamente sullo sfruttamento del terreno, sono strettamente legate alla cura di un ciclo biologico e realizzate con tecniche innovative. Questo significa che anche le coltivazioni “fuori suolo” in fabbricati accatastati, come le vertical farm, le colture idroponiche e la micropropagazione in vitro, rientrano ora nella tassazione catastale, a condizione che rispettino i limiti di superficie definiti dalla normativa.
Un altro aspetto significativo è l’inclusione delle produzioni agricole “green”, che generano beni immateriali come i crediti di carbonio certificati, a condizione che siano realizzate con modalità virtuose sotto il profilo ambientale. Tali proventi sono soggetti a un’imposizione fiscale semplificata, basata su valori catastali, e non più alla tassazione ordinaria, purché rientrino entro soglie quantitative specifiche.

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Nuove regole per il reddito dominicale e agrario
La circolare fornisce dettagli precisi sul metodo di calcolo del reddito dominicale e agrario. La determinazione definitiva avverrà seguendo criteri stabiliti da un futuro decreto interministeriale, il quale stabilirà anche la “superficie agraria di riferimento”. In una fase transitoria, si applica la tariffa d’estimo provinciale più elevata, maggiorata del 400%, sia per il reddito dominicale che per quello agrario, proporzionalmente alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile produttivo.
In questa fase iniziale, si farà riferimento alla tariffa estimativa provinciale più alta, aumentata di quattro volte, sia per il reddito derivante dalla proprietà terriera che per il reddito derivante dall’esercizio dell’attività agricola. Tale incremento sarà applicato in proporzione all’estensione della porzione di terreno su cui sorge l’edificio adibito alla produzione.
È inoltre prevista una verifica obbligatoria: se la rendita catastale dell’immobile supera il reddito dominicale rivalutato, quest’ultima diventa la base imponibile minima. Questo meccanismo assicura che la tassazione rifletta il valore reale dell’immobile, anche in presenza di attività agricole innovative.
Attività agricole a tutela dell’ambiente
L’articolo 32 del TUIR è stato integrato con una nuova lettera, la b-ter), che classifica come reddito agrario i proventi derivanti dalla produzione di beni, anche immateriali, ottenuti da coltivazione, allevamento o silvicoltura, i quali contribuiscono alla tutela ambientale e alla lotta ai cambiamenti climatici. Un esempio tipico è la cessione di crediti di carbonio.
Questi proventi sono assoggettati a tassazione catastale fino a un limite di “agrarietà” calcolato sui corrispettivi delle altre cessioni di beni agricoli.
Questi introiti sono soggetti all’imposizione catastale fino a un tetto massimo di “agrarietà”, quantificato in base ai compensi derivanti dalla cessione di altri prodotti agricoli.
La quota eccedente tale limite è considerata reddito d’impresa, calcolato forfettariamente applicando un coefficiente di redditività del 25%.
La parte che supera tale soglia viene considerata come reddito di impresa, quantificato in modo forfettario attraverso l’applicazione di un coefficiente di profitto del 25%.
Questa disposizione incentiva le pratiche agricole sostenibili, premiando gli agricoltori che contribuiscono attivamente alla riduzione delle emissioni di gas serra.
Verso un’Agricoltura del Futuro: Sostenibilità e Innovazione Fiscale
La promulgazione di tali normative innovative segna un avanzamento sostanziale verso forme di agricoltura che siano non solo sostenibili, ma anche dotate di una robusta base tecnologica. L’estensione dei criteri delineati dall’articolo 56-bis del TUIR alle aziende agricole selezionate che scelgono la tassazione catastale conferisce loro una semplificazione significativa nella gestione delle proprie responsabilità fiscali.
Occorre però considerare come l’attività agrituristica continui a essere vincolata dalle specifiche norme stabilite dalla legge n. 413/1991; in questo ambito il reddito viene calcolato mediante un coefficiente pari al 25% sui ricavi generati. Inoltre, è da evidenziare l’importanza dell’articolo 2 del decreto: questo introduce una procedura standardizzata e automatica per l’aggiornamento delle varietà e classi colturali relative ai terreni sotto osservazione da parte di AGEA, rendendo così più agevoli le operazioni burocratiche necessarie tanto ai proprietari quanto agli operatori agricoli.
Tali disposizioni inizieranno a influire sui redditi realizzati dal periodo d’imposta successivo al corso fiscale del 2024, interessando quei contribuenti che seguono un anno solare in conformità al proprio periodo d’imposta.
Amici, parliamoci chiaro: l’agricoltura è un settore in continua evoluzione, e queste nuove normative ne sono la prova lampante. Ma cosa significa tutto questo per noi, agricoltori e appassionati del settore?
Partiamo dalle basi: cos’è il reddito agrario? In parole semplici, è la parte di guadagno che deriva dalla coltivazione dei terreni e dall’allevamento degli animali. Ma la vera novità è che ora, grazie a queste nuove regole, anche le attività agricole più innovative, come le vertical farm e le colture idroponiche, rientrano in questa categoria.
E non finisce qui: se produciamo beni che aiutano a proteggere l’ambiente, come i crediti di carbonio, possiamo beneficiare di una tassazione più favorevole. Insomma, un incentivo a fare del bene per il pianeta e per il nostro portafoglio.
Ma c’è di più: l’agricoltura moderna non è solo coltivare la terra, ma anche gestire un’azienda. E qui entrano in gioco concetti come la “superficie agraria di riferimento” e i “coefficienti di redditività”. Non c’è motivo di allarmarsi; si tratta semplicemente di mezzi volti a effettuare una valutazione fiscale in maniera più giusta e chiara.
Cosa ne pensate ora? Siete preparati ad abbracciare le prospettive messe in campo da questo innovativo approccio agricolo? Penso che siamo di fronte a un passaggio fondamentale per il nostro comparto, una vera possibilità di rinnovamento, espansione e partecipazione attiva nella creazione di un domani maggiormente ecocompatibile.
- La circolare dell'Agenzia delle Entrate che illustra il riordino della tassazione.
- Testo integrale del Decreto Legislativo n. 192/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- Pagina ufficiale del governo italiano relativa alla revisione IRPEF e IRES.
- Testo aggiornato dell'articolo 32 del TUIR, fondamentale per la riforma dei redditi.